Ne uccide più la lingua (italiana) che la spada

 

Nell’anno 2002 La Tavola Valdese, L’Associazione 31 ottobre, la Chiesa Valdese di Perugia, alcune insegnanti e alcuni genitori presentarono un ricorso al TAR dell’Umbria per chiedere l’annullamento della delibera che autorizzava la “benedizione pasquale” presso le scuole del Circolo.  Le Intese tra lo Stato Italiano e alcune Confessioni Religiose Cristiane di minoranza   prevedono in modo esplicito che in nessun  caso  possono essere svolti atti di culto o pratiche religiose in orario scolastico (le Intese sono Leggi dello Stato Italiano), la Costituzione sancisce il principio assoluto della laicità dello Stato e delle istituzioni statali ed è sulla base di tali premesse ed elementari considerazioni di opportunità che è stata posta al TAR una domanda facile facile: date le leggi vigenti, è legittima la delibera del Consiglio di Circolo o no? La risposta è stata prodotta con la sentenza n° 677 depositata il 30 dicembre 2005, che si articola in otto punti che riporto in sintesi  e poiché non ho capito a quale legge si riferiscono i vari passaggi, in quanto esprimono considerazioni personali del Collegio del TAR, accanto alla sintesi mi permetto di esporre alcuni pensieri miei.  I primi due punti sono di introduzione e riportano dati tecnici.

 

Punto 3

Nel merito conviene puntualizzare in che cosa consista il rito della benedizione pasquale…

…La benedizione è un rito caratterizzato dalla brevità e dalla semplicità; dura pochissimi minuti e non richiede particolari preparativi, né lascia tracce visibili… …ha il significato di una invocazione della presenza e della benedizione di Dio nei luoghi dove si vive e si lavora; per chi vuol praticarlo questo semplice rito ha senso in quanto si svolga in un luogo determinato…

 

…nel corso di questo breve rito non viene detto o fatto nulla che possa risultare sgradevole o offensivo per chi si trovi ad assistervi senza condividerne lo spirito (a meno che non si tratti di un intollerante, che si sente offeso per il solo fatto che altri professi convinzioni diverse dalle proprie). Altro si direbbe, invece, se il rito includesse, ad esempio, invocazioni alla divinità perchè punisca con lo sterminio e atroci sofferenze gli infedeli e i nemici…

 

Pensieri relativi al punto 3

La prima domanda che mi sono fatta è quale fosse la differenza tra i termini “rito” e “atto di culto” e allora ho consultato il dizionario della lingua italiana G. Devoto-G.C.Oli che spiega la voce “rito” come “Il complesso di norme che regolano le cerimonie di un culto”, allora ho capito che le due espressioni coincidono in quanto se non ci fosse l’atto di culto non ci sarebbero le norme che devono regolarlo. Lo Zanichelli del 2000 recita alla voce rito: ”nelle religioni, comportamento cultuale esteriorizzato mediante azioni, preghiere o formule che sono fissate dalla tradizione scritta o orale e tendono a realizzare nell’individuo o nella comunità, il rapporto con il mondo divino”. Secondo la mia formazione religiosa ogni atto di fede è un atto di culto a Dio, ogni atto della mia vita deve essere tale da rendere visibile tale corrispondenza e il valore non dipende dalla durata di ogni gesto o dalla sua visibilità o dalle tracce che lascia o dal luogo dove viene svolto. Se invece la benedizione deve essere svolta nei locali della scuola, perché non farla in orario extra scolastico?

La tolleranza può  essere un concetto astratto e relativo. Subito dopo la presentazione del ricorso è stato convocato il Consiglio di Circolo di cui io facevo parte, durante il quale, tra l’altro, un genitore disse che fino a quando in Italia ci sono i Valdesi non ci sarà pace, un altro parlò del presidente dell’Associazione 31 ottobre (che io spiegai essere un’associazione che si richiama al mondo protestante) come di  un sedicente professore di una oscura associazione, ovviamente i concetti vennero ben articolati con espressioni di rabbia, ma anche di aperto disgusto e allora io chiesi agli insegnanti presenti se avevano colto l’insulto nei miei confronti, mi rispose solo una maestra per affermare che siccome siamo in democrazia ognuno può dire quel che pensa. Intervenne un altro genitore per dire che la Chiesa Valdese non è poi così oscura se ha stipulato delle Intese con lo Stato Italiano. Nel verbale della riunione non risultò niente di tutto questo ed io non lo votai e successivamente mi dimisi.

Punto 4

…La benedizione pasquale non arreca all’ordinato svolgimento della didattica e della vita scolastica perturbazioni maggiori di quelle arrecate dalle innumerevoli iniziative denominabili (in senso lato e generico)”parascolastiche” che abitualmente e pacificamente vengono programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole, spesso anche senza che si ritenga necessaria una formale delibera. Il Consiglio di Circolo ha inteso esercitare l’autonomia che gli compete in forza dell’art.6 del.,lgs n°416/1974, ora riprodotto dall’art. 10 del t.u.n° 297/1994.

 

 … il D.P.R. n° 275/1999 all’art.4 dispone:”Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema(…)concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”…la frase”riconoscono e valorizzano  le diversità” sta ad indicare che sono ammesse, anzi incoraggiate, anche le iniziative che si rivolgono, invece che alla generalità compatta degli allievi, a gruppi di essi, caratterizzati da specifici interessi o da appartenenze, ad es, etniche o culturali…

 

Pensieri relativi al punto 4

Per capire cosa indica il prefisso “para” prima della parola ”scolastiche” ho fatto ancora ricorso al solito dizionario che lo spiega così: ”Prefisso che indica sia vicinanza, sia somiglianza, affinità o anche relazione secondaria, deviazione, alterazione, contrapposizione”, allora ho capito che il TAR usa il decreto 416/74   per dire che il culto può essere inteso come pura attività culturale. Mi chiedo cosa ne pensano i cattolici. Mi era stato spiegato che la benedizione può essere paragonata alle feste di carnevale che si fanno ogni anno a scuola. I due concetti coincidono? La preghiera del venerdì dei Musulmani  è un atto di culto o può essere considerata un’attività “parascolastica”? E il rispetto del sabato degli Ebrei che cosa è? Gli atei possono vedere garantite richieste di attività parascolastiche? Un incontro informativo sulla Riforma Protestante non ci starebbe male… Mentre penso mi viene in mente un grande supermercato di un grande centro commerciale…  Io non mi riconosco in questa ottica dal momento che in gioco è l’identità delle persone e la formazione dei futuri cittadini dell’Europa, che mi hanno spiegato essere  due aspetti fondamentali  dell’azione educativa della scuola. La scuola non è paragonabile ad un club culturale più o meno esclusivo. La valorizzazione della diversità avviene attraverso la costruzione di atteggiamenti di curiosità e rispetto dell’identità altrui, ma soprattutto viene dalla capacità di avere un pensiero libero da pregiudizi, per poter decentrare il proprio punto di vista.

 

 

Punto 5

…Il Consiglio di Circolo ha ritenuto, nella sua discrezionalità, che la manifestazione di cui si discute non sia tale da incidere significativamente sull’ordinato svolgimento della vita scolastica…e a maggior ragione se si fa un confronto con le altre tante iniziative (talune anche di dubbio valore educativo) che, con il consenso degli organi scolastici, sottraggono tempo all’insegnamento e allo studio…

 

Pensieri relativi al punto 5

Mi viene solo una domanda: Il Collegio del TAR Umbria quali scuole e quali insegnanti conosce?

 

 

Punto 6

…il nostro ordinamento costituzionale non consente di assumere il carattere religioso di una attività, o comportamento, o manifestazione del pensiero quale discriminante negativa di tal che un atto possa diventare vietato o intollerabile solo perché espressione di una fede religiosa…

…la partecipazione a qualunque rito religioso non può essere imposta… non si può dire che la delibera del Consiglio di Circolo sia viziata da disparità di trattamento, come si direbbe ove fosse stato dimostrato che ai fedeli di altre confessioni non venga consentita uguale libertà di espressione…il Consiglio di Circolo ha demandato ai consigli di classe la determinazione delle modalità organizzative di dettaglio (quali la scelta dell’orario, le attività alternative per i non partecipanti…)…va ricordato che la libertà religiosa include la libertà di praticare e quella di non praticare; non sembra invece che includa un (supposto) diritto di esigere, in nome del rispetto delle convinzioni proprie, che altri si astenga dal manifestare e praticare le sue…

 

Pensieri relativi al punto 6

Se ho capito bene vuol dire che se il Consiglio di Circolo avesse rispettato i dettati di legge che vietano gli atti di culto in orario scolastico avrebbe discriminato i credenti cattolici. E prevede, ove mai accadesse, che qualunque altra richiesta di praticare una qualunque altra funzione religiosa deve essere accordata. Che dire? Dirò semplicemente che manca rispetto per le varie identità, religiose e non, che la sentenza  risponde ad una richiesta di legalità  con giri di parole, considerazioni morali interpretazioni libere tutte legittime, ma non indica mai quale legge consente di praticare il culto nelle scuole. Anzi non lo nomina mai e lo chiama rito, come se chi legge non avesse strumenti per comprendere oltre lo scritto. Il valore e la potenza delle parole!!! E’ necessario ricordare che non sono previste dalla legge attività alternative alla “benedizione pasquale”: le alternative sono riferite all’insegnamento della religione cattolica e sono quattro, attività didattiche con l’insegnante, studio individuale, uscita dalla scuola, nessuna attività. Inoltre le attività alternative si riferiscono esclusivamente agli alunni e alle alunne. O si può interpretare anche questo e dire che gli insegnanti sono immuni da identità individuale e quindi alcuni devono accompagnare gli alunni ai riti religiosi e altri chiudere gli alunni che non partecipano in un’aula e sorvegliare che non si facciano male?

 

Punto 7

…la motivazione della delibera va integrata… con la richiesta presentata da un congruo numero di famiglie…alla quale il Consiglio di Circolo… non poteva non prestare attenzione (sì da dover specificamente motivare, se mai, il rigetto della proposta…

 

Pensieri relativi al punto 7

Ma la legge non basta mai? non serve a niente? Serve solo l’interpretazione e il superamento di essa? Mi viene in mente una frase di Lutero “Nessuna pace è più importante della giustizia”.

 

Punto 8

In conclusione, il ricorso va respinto. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese.

 

Pensieri relativi al punto 8

Compensare le spese vuol dire che chi aveva fatto ricorso non paga le spese. Non è dato sapere quali sono i giusti motivi della decisione. Ovviamente ne siamo contenti e ringraziamo. A conclusione, se potessi, vorrei fare  la seguente  domanda al Collegio del TAR Umbria: Scusi,  ma qual è il suo Dio?

 

La Tavola Valdese e gli altri firmatari pensano di  ricorrere contro questa sentenza al Consiglio di Stato.

                    

                                                                              Antonia Violi , cittadina dello Stato Italiano