5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve effettuarsi dal Consiglio Direttivo con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della prima convocazione e della seconda convocazione da inviare ai soci, a mezzo della posta ordinaria, almeno dieci (10) giorni precedenti la data della prima convocazione. 6. L'avviso. di cui al precedente comma, deve essere esposto in bacheca per pari durata. ART. 12 - Deliberazioni Assembleari 1. L'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario e la Commissione elettorale, composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini. 2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo (1/10) dei soci presenti con diritto di voto. L'urna, destinata a raccogliere le schede, resta aperta, secondo il calendario stabilito dal Consiglio Direttivo, sotto il controllo della commissione elettorale. 3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita: • in prima convocazione con la presenza della metà più uno (1/2 + 1) dei soci iscritti all'Albo Sociale e delibera a maggioranza semplice dei presenti; • in seconda convocazione. con la presenza di almeno un quinto (1/5) dei soci iscritti all'Albo Sociale e delibera a maggioranza semplice dei presenti. ' 4. L'Assemblea procede poi alla elezione dei seguenti organi: a) Consiglio Direttiva fissato in undici (11) il numero dei membri; b) Collegio dei Revisori, fissato in tre (3) il numero dei membri; c) Collegio dei Probiviri, fissato in tre (3) il numero dei membri. 5. La votazione è a scrutinio segreto con preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un massimo di 11 per il Consiglio Direttivo, mentre la preferenza è fino ad un massimo di due (2) per il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. 6. In caso di parità di voti, all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. 7. In caso di dimissioni. impedimento permanente o decesso, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti. 8. Ogni socio, iscritto all'albo da almeno sei (6) mesi, ha diritto ad un voto. Può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altro socio. Ogni socio è portatore di una sola delega. Non è ammessa la votazione per corrispondenza. 9. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle o bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Il verbale dovrà essere messo a disposizione dei soci. 10. Le deliberazioni, trascritte nel libro verbale delle assemblee, sono messe a disposizione dei soci. 11. Le deliberazioni, adottate a norma dello Statuto o di legge, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
TITOLO V - GLI ORGANI DIRIGENTI ART. 13 - Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da undici (11) membri eletti dall'Assemblea e dura in carica un biennio rinnovabile; nella prima riunione, a maggioranza di voti, elegge fra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e l'Economo. 2. Il Consiglio Direttivo ha la delega dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Provvede annualmente alla preparazione del programma delle attività ed alla determinazione delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea; può costituire Commissioni Speciali per le attività culturali. ricreative e sportive secondo necessità. |