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STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 - Costituzione

1. E' costituita in Perugia con sede legale in via Torretta, 7, la libera Associazione denominata "Associazione Polisportiva, Ricreativa e Culturale Porta S.Susanna".

2. Segni distintivi dell'Associazione sono:

a) lo stemma rionale tradizionale di Porta S. Susanna: scudo di colore blu con catene;

b) il logo stilizzato che rappresenta l'antico rione di Porta S. Susanna.

ART. 2 - Finalità dell'Associazione

1. Finalità dell'Associazione sono:

a) incrementare la passione associativa, la pratica sportiva, la cura nella promozione di iniziative per attività culturali volte al miglioramento della conoscenza cittadina;

b) soddisfare la finalità di aggregazione. ricreativa e culturale, dei soci tramite apposita sede attrezzata:

c) valutare i più importanti problemi cittadini formulando proposte operative ed esprimendosi quali libera voce della città negli esami e nelle discussioni dei problemi stessi.

2. Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione può promuovere ed aderire a federazioni, ad associazioni nazionali ed estere con analoghe finalità; potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

TITOLO Il - I SOCI

ART. 3 - Categorie di soci

1. I soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Onorari. Possono diventare Soci Ordinari le persone fisiche di età superiore ai 18 anni, le persone giuridiche, enti, organizzazioni, che condividono gli  obiettivi dell’Associazione, accettano il presente Statuto, si propongono di collaborare fattivamente al raggiungimento delle finalità sociali. I minori degli anni 18. possono diventare Soci Ordinari, previo assenso scritto dei genitori e, comunque, non hanno diritto di voto in Assemblea.

2. E' in facoltà del Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, conferire la qualità di Soci Onorari a coloro i quali, in qualsiasi campo di attività, hanno acquisito motivi di benemerenza nei confronti della città o dell'Associazione. Il nominativo è iscritto nell'Albo Sociale, sezione Soci Onorari. di cui al successivo comma 4.

3. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione, di elaborazione dei programmi e dell'attività.

4. E' istituito l’Albo Sociale, suddiviso nelle Sezioni Soci Ordinari e Soci Onorari, annualmente compilato dalla Segreteria o da un socio incaricato dal Consiglio Direttivo. Il numero dei Soci Onorari non può comunque superare il 10% dei Soci Ordinari..