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STATUTO
TITOLO I
-
COSTITUZIONE E FINALITÀ
ART. 1
-
Costituzione
1.
E'
costituita in Perugia con sede
legale in via
Torretta, 7, la libera
Associazione
denominata
"Associazione Polisportiva, Ricreativa e Culturale Porta
S.Susanna".
2.
Segni
distintivi dell'Associazione sono:
a)
lo stemma rionale tradizionale di Porta S. Susanna: scudo di
colore blu con catene;
b)
il logo stilizzato che rappresenta l'antico rione di Porta
S. Susanna.
ART. 2
-
Finalità
dell'Associazione
1.
Finalità dell'Associazione sono:
a)
incrementare la passione
associativa, la
pratica sportiva, la cura nella
promozione di iniziative
per attività culturali volte al miglioramento della
conoscenza cittadina;
b)
soddisfare la finalità di aggregazione. ricreativa e
culturale, dei soci tramite apposita sede
attrezzata:
c)
valutare i più importanti problemi cittadini formulando
proposte operative ed esprimendosi
quali libera voce
della città negli esami e nelle discussioni dei problemi
stessi.
2.
Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione può
promuovere ed aderire a
federazioni, ad
associazioni nazionali ed estere con analoghe finalità;
potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari e
immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
TITOLO Il
-
I SOCI
ART. 3
-
Categorie di soci
1.
I soci si distinguono in
Soci Ordinari e Soci Onorari.
Possono diventare Soci Ordinari le
persone fisiche di età superiore ai 18 anni, le persone
giuridiche, enti, organizzazioni, che
condividono gli obiettivi dell’Associazione, accettano il
presente Statuto, si propongono di
collaborare fattivamente al raggiungimento delle finalità
sociali. I minori degli anni 18.
possono diventare Soci Ordinari, previo assenso scritto dei
genitori e, comunque, non hanno
diritto di voto in Assemblea.
2.
E' in facoltà del Consiglio Direttivo, con propria
deliberazione, conferire la qualità
di Soci
Onorari
a coloro i
quali, in
qualsiasi campo di attività, hanno acquisito motivi di
benemerenza
nei confronti della città o dell'Associazione. Il nominativo
è iscritto nell'Albo Sociale, sezione
Soci Onorari. di cui al successivo comma 4.
3.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri di
partecipazione, di elaborazione dei programmi
e
dell'attività.
4.
E' istituito
l’Albo
Sociale,
suddiviso nelle Sezioni
Soci Ordinari e
Soci Onorari,
annualmente compilato dalla Segreteria o da un socio
incaricato dal Consiglio Direttivo. Il numero
dei
Soci Onorari non può
comunque superare il 10% dei Soci Ordinari.. |